Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 43-8654
Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per la gestione di apparecchi per il gioco. L.R. 2 maggio 2016, n. 9.
Definizione dei soggetti ai quali è rivolto
Le figure interessate dalla presente disciplina sono esercenti che gestiscono apparecchi automatici per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 lettera C-bis del r.d. 773/1931 o i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse, dotate di specifica licenza ai sensi artt. 86 e 88 r.d. 773/1931”.
Caratteristiche dei percorsi e obbligo di frequenza
Si prevedono i seguenti percorsi formativi:
- “Promozione del gioco responsabile: gestione consapevole degli apparecchi automatici di gioco”: percorso della durata totale di 8 ore, la cui frequenza complessiva è obbligatoria per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco.
Promozione del gioco responsabile: l’offerta consapevole dei prodotti di gioco in denaro nelle sale dedicate”: percorso della durata totale di 16 ore, la cui frequenza complessiva è obbligatoria per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
Requisiti dei formatori
I docenti devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Operatori dei Servizi pubblici delle dipendenze del Sistema Sanitario Nazionale ed ai servizi del privato sociale accreditato nel settore delle dipendenze appartenenti ai seguenti profili professionali:
- medico
- psicologo
- assistente sociale
- educatore professionale
- sociologo
purché con documentata formazione e esperienza clinica nel settore del disturbo da gioco d’azzardo.
b) Professionisti appartenenti ai seguenti profili professionali:
- medico
- psicologo
- assistente sociale
- educatore professionale
- sociologo
- giurista
purché con documentata formazione, esperienza clinica e come formatori nel settore del disturbo da gioco d’azzardo.
Aggiornamento
È previsto l’obbligo di seguire un corso di aggiornamento ogni 5 anni dal conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto o di altro attestato rilasciato da altre Regioni ritenuto equivalente.
Il primo quinquiennio entro il quale occorre aver frequentato l'aggiornamento decorre dal 1/1/2020 I corsi di aggiornamento hanno la durata di 4 ore e vertono in particolare sulle situazioni innovative riscontrate su argomenti relativi alle materie del corso di formazione base. I corsi sono organizzati dai soggetti di cui al punto 2 e non sono soggetti a riconoscimento regionale o autorizzazione preventiva.
Detti corsi devono essere preventivamente comunicati all'Asl TO3 Dipartimento di Patologia della Dipendenze (DPD), analogamente a quanto disposto al punto 5
L’ente formatore deve garantire la tracciabilità dell’aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione delle ore effettuate da ogni partecipante per il biennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.
Al termine del corso l’ente formatore rilascia un attestato di frequenza proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati i seguenti estremi: “Aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. “b” Legge regionale n. 9 del 2016 e della DGR n. 28-5636 del 18 Settembre 2017”. L’aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning.